Il Consiglio di Stato, nei giorni scorsi, si è pronunciato definitivamente sui ricorsi presentati da Antitrust e Snav in riferimento ad una sanzione comminata dall’Autorità nei confronti della società nel 2008. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, infatti, aveva sanzionato la Snav con una multa complessiva di 224.000 euro, di cui

  • 160.000 euro per l’ampia campagna pubblicitaria (spot televisivi, inserzioni su quotidiani, internet) con cui si pubblicizzavano tariffe molto allettanti per diverse tratte navali: ad esempio in alcuni messaggi era riportata con enfasi la scritta “moto/auto a partire da 1 euro…. passeggero a partire da 10 euro” mentre era dato scarso risalto all’esistenza di altri oneri per tasse e diritti e di limitazioni alle offerte;
  • 64.000euro per la procedura di acquisto on line dei biglietti,che prevedeva una formula di silenzio-assenso per la sottoscrizione della polizza assicurativa: tale voce era infatti già impostata (opt out) e l’utente (nel caso in cui non fosse interessato) doveva “deselezionarla” espressamente.

Nel 2010 il Tar Lazio, a seguito del ricorso di Snav, aveva confermato il giudizio dell’Agcm sull’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari riducendo, però, la sanzione a 136.000 euro. Mentre con riferimento alla procedura di acquisto dei biglietti, il Tar aveva annullato la sanzione di 64.000 euro comminata alla Snav ribadendo la necessità di rispettare il regolamento n. 1008 del 2008 del Parlamento europeo e della Commissione europea, che prevede un consenso espresso per i supplementi di prezzo opzionali (c.d. opt in) al fine di tutelare meglio l’acquirente; nel caso in esame, peraltro, la pratica contestata è precedente all’entrata in vigore della normativa comunitaria ed il Tar ha perciò.

Oggi il Consiglio di Stato ha ribadito la necessità che le offerte commerciali siano caratterizzate dalla massima chiarezza, al fine di far immediatamente comprendere al “consumatore medio” quale sia il costo reale del biglietto: il giudice amministrativo ha ripristinato l’originaria sanzione ritenendo corretta la pronuncia dell’Antitrust con riferimento ai diversi parametri utilizzati per valutare la gravità della condotta della Snav (rilevanza e durata della campagna pubblicitaria, dimensione economica dell’azienda). Ha condiviso, invece, l’inapplicabilità al caso in esame del regolamento comunitario n. 1008 del 2008, in quanto successivo alla condotta contestata alla Snav. In conclusione, la sanzione applicata alla Snav è definitivamente stabilita in 160.000 euro.

Sul sito di Assoutenti è possibile trovare tanti altri casi importanti di pratiche commerciali scorrette da parte degli operatori del settore dei trasporti aerei e navali: vedi da ultimo i casi Wizz air e Easy jet e Moby-Forship.

Ma Snav è anche alc entro di un’altra iniziativa giudiziaria: Altroconsumo e Casa del Consumatori hanno, infatti, depositato presso il Tribunale civile di Genova l’azione collettiva risarcitoria nei confronti di 4 società con l’obiettivo della restituzione del 50% di quanto pagato dai viaggiatori nel 2011 sulle tratte per la Sardegna, oggetto di rincari molto elevati.

2011 – redattore: VC

Fonte: http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=35162

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