L’IVA va applicata anche alla TIA 1, quella in vigore in quasi tutti i comuni. Lo ha stabilito, pronunciandosi, con circolare dell’11 novembre scorso, il Dipartimento delle Finanze del MEF.
Muoiono qui, con un orientamento contrario del MEF rispetto a quello della Corte Costituzionale, tutte le speranze di vedersi rimborsare l’IVA sulla Tariffa Rifiuti.
A nulla sono valse le proteste ed i milioni di moduli di richiesta di rimborso presentati (oltre 16.000 solo quelli scaricati dal sito della nostra associazione di consumatori).
Tutto inizia questa Estate con un O.D.G. presentato alla Camera dall’ Onorevole Bruno Murgia in base al quale l’emendamento che rendeva possibile applicare l’iva alla TIA 2 (quella non ancora in vigore) era estendibile anche alla TIA 1 (quella usata dai comuni che non applicano più la TARSU)
Scendiamo nel dettaglio: In questo ordine del Giorno si afferma che se grazie
l’interpretazione data questa estate, la TIA 2 non ha natura tributaria e quindi è applicabile l’IVA, anche la TIA 1, nonostante quanto affermato dalla Corte Costituzionale, è una tariffa e non un tributo, e quindi l’applicazione dell’IVA è legittima.
Usando le parole del Dipartimento delle Finanze: “Si esprime, quindi, il parere che la TIA1 debba continuare ad essere assoggettata all’IVA”.
Stiamo valutando quali altre iniziative possano essere intraprese perché noi riteniamo che una sentenza della Corte Costituzione abbia ancora un valore in Italia, anche se, leggendo questa circolare, sembra quasi che sia vero il contrario.
Clicca qui per il testo della Circolare





c’è speranza che i cittadini vengano ascoltati in base ai loro diritti?
Se si perde questa speranza che senso ha lottare per farseli riconoscere. Noi non ci arrendiamo.
Non riesco a scaricare il modello per richiedere il rimborso iva sulla TARSU
E’ stato rimosso perché ci hanno sottratto questo diritto: legga qui